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Tra poco sarà votato il Disegno di Legge Quadro sull'Università. Sono previsti rettori manager, tagli e fondazioni private!


    DL "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"

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    Messaggio  Admin Dom Nov 09, 2008 7:44 pm

    "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca".


    ARTICOLO 1
    Disposizioni per il reclutamento del personale nelle università e per gli enti di ricerca.

    Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, abbiano superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,11. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma del decreto legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono adottare nel corso del successivo anno procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di personale docente e ricercatore, ivi comprese quelle di cui al comma 7.


    Le università di cui al comma 1 sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


    Il primo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per almeno il 60% all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, 11, 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650».


    In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando nonché da quattro professori ordinari sorteggiati. Il sorteggio è effettuato, secondo modalità stabilite con apposito decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, previa esclusione dei docenti che appartengono all’università che ha bandito il posto, all'interno di una lista nazionale comprendente i nominativi dei professori ordinari che hanno richiesto di esservi inclusi, appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, ovvero se necessario a settori affini (comma che subirà modifiche per tener conto delle correzioni decise nel corso del Consiglio dei ministri, con la previsione che i quattro componenti "esterni" della commissione siano sorteggiati all’interno di una lista di 15 commissari eletti tra i professori dello stesso settore).


    In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati. Il sorteggio è effettuato, secondo modalità stabilite con apposito decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, previa esclusione dei docenti che appartengono all’università che ha bandito il posto,all’interno di una lista nazionale comprendente i nominativi dei professori ordinari che hanno richiesto di esservi inclusi, appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, ovvero se necessario a settori affini.


    La valutazione delle commissioni di cui al comma 5 è effettuata esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sentito il Cun.


    Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge in riferimento alle quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle relative commissioni. Le procedure già avviate per la costituzione delle predette commissioni restano prive di effetto. Le università entro il 15 gennaio 2009, provvedono ad indire nuove procedure di valutazione comparativa in ossequio alle disposizioni del presente decreto e di quelle di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 in quanto compatibili (comma che potrebbe subire modifiche).


    All’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «dotazioni organiche» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca».

    ARTICOLO 2
    Misure per la qualità del sistema universitario.

    A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l'efficienza ne1l’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,11. 537, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica nonché della effettiva riduzione dei corsi di studio e del ridimensionamento delle sedi didattiche.

    Le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare da emanarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sulla base di criteri e parametri individuati dal Cnvsu e dal Civr.

    ARTICOLO 3
    Disposizioni per il diritto allo studio universitario.

    Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n.338 è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

    Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il Fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

    Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal Cipe al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso ministero.

    ARTICOLO 4
    Norma di copertura finanziaria.

    Agli oneri derivanti dall’articolo 1 del presente decreto, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni di euro per l’anno 2010, e 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto medesimo. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione e all’università.




    --------------------------------------------------------------------------------

    In quella stessa sede è stato presentato lo schema di un Dpr che autorizza il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere 110 docenti di prima e seconda fascia presso le istituzioni dì alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

    ARTICOLO 1
    Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato e integrato, ad assumere, per l’anno accademico 2008-2009, n. 110 unità di personale docente di prima e seconda fascia al fine di assicurare il funzionamento didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.




    Questo è il nuovo decreto lege approvato da poco.. diciamo un modo per tentare di arginare le proteste.
    Voi che ne pensate? E' "tutto fumo e niente arrosto" o qualche cambiamento di sostanza c'è? Scrivete numerosi!
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    Messaggio  Admin Lun Nov 10, 2008 2:55 pm

    Gli atenei che spendono troppo per il personale, non potranno assumere docenti e ricercatori.
    Per atenei con i conti in ordine, il blocco del turn over (a quota 20 per cento) salirà al 50 per cento e le assunzioni dovranno favorire i ricercatori, a tempo indeterminato e determinato.

    Dal 2009 il 5 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) verrà ripartito in base alle pagelle che il Cnvsu (il Consiglio nazionale di valutazione del sistema universitario) assegnerà ai diversi atenei.
    I tagli previsti per il 2010 resteranno.

    Il decreto contiene misure per favorire il diritto allo studio: aumento dei posti nelle residenze universitarie e 135 milioni per le borse di studio a favore degli studenti meritevoli e i capaci.

    Riformato il reclutamento dei docenti, verrà lanciato un nuovo sistema di valutazione degli atenei e sarà riordinato il Dottorato di ricerca. Niente blocco dei concorsi banditi paventato da qualche parte ma introduzione del sorteggio per la composizione delle commissioni esaminatrici.
    Le commissioni saranno composte da un membro interno e da altri eletti per garantire una maggiore trasparenza.

    Lo slittamento al 2010 del dimensionamento della rete scolastica (accorpamento degli istituti con meno di 500 alunni e cancellazione delle scuole con meno di 50 alunni) farà parte di un emendamento che, nel corso del dibattito parlamentare sulla conversione in legge del decreto-legge 154, modificherà l'articolo 3.
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    Messaggio  Admin Dom Nov 23, 2008 5:05 pm

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