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Tra poco sarà votato il Disegno di Legge Quadro sull'Università. Sono previsti rettori manager, tagli e fondazioni private!


    Bologna vietato manifestare - Problema Spazi

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    Bologna vietato manifestare - Problema Spazi Empty Bologna vietato manifestare - Problema Spazi

    Messaggio  Admin Mer Feb 25, 2009 12:32 am

    Apprendo da IndyMedia EmiliaRomagna

    Che da sabato 21 febbraio a Bologna non si potra' piu' manifestare nel centro storico. Il prefetto Angelo Trafaglia, con il plauso del sindaco Cofferati, accoglie con zelo la direttiva presente nel pacchetto sicurezza lanciato dal ministro dell'interno Maroni e, prima città in Italia, vieta tutte le manifestazioni politiche (compresi banchetti e sit-in) nelle principali vie del centro storico (via Indipendenza, via Ugo Bassi, via Rizzoli, piazza Maggiore, piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza S. Stefano).

    Da questo provvedimento comunque sono escluse le manifestazioni di carattere storico, commemorativo e, badate bene, religioso.
    Questo provvedimento quindi, oltre a ledere la liberta' e il diritto sacrosanto di manifestare le proprie idee e comunicarle alla citta', ha anche una base xenofoba e discriminatoria.

    Ma c'e' di piu' in quanto e' prevista la possibilita', di volta in volta attentamente vagliata dal questore, di poter concedere il permesso a manifestare con l'obbligo di stabilire con le istituzioni preposte un contratto di fideiussione,ovvero stabilire una figura (individuale o sociale) che abbia le garanzie di poter pagare ogni eventuale danno a cose o persone causati durante la manifestazione.




    CAZZO!

    ALLEGO COME DOCUMENTAZIONE IL TESTO


    Direttiva del Ministro per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili

    1. Premessa

    Si susseguono quotidianamente, nelle città, iniziative e manifestazioni pubbliche con cortei che percorrono i centri storici per dare voce e forma organizzata a dissensi e proteste o comunque per rappresentare e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni su problemi e proposte.
    Il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica e come tale va preservato e tutelato.
    L’esercizio di tale diritto deve tuttavia svolgersi nel rispetto di altri diritti costituzionalmente garantiti e delle norme che disciplinano l’ordinato svolgimento della convivenza civile.
    La frequenza di manifestazioni determina non di rado, nella complessa realtà dei centri urbani di maggiori dimensioni, criticità nell’ordinato svolgersi della vita cittadina tali da limitare, condizionandoli, i più comuni diritti dei cittadini come ad esempio il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il diritto alla mobilità.
    E’ necessario quindi intervenire sulla disciplina esistente, adeguandola alle nuove esigenze.
    La necessità di un tale intervento è ancor più evidente in ragione del fatto che le iniziative si ripetono e si concentrano, per ricercare la massima visibilità, nelle maggiori città, luoghi privilegiati della rappresentanza istituzionale e politica.
    In ogni caso è importante che la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza siano sempre resi compatibili con il diritto di riunione e con la libertà di manifestazione del pensiero

    2. Centri urbani
    La necessità di individuare percorsi e di prevedere altre indicazioni finalizzate alla regolamentazione delle manifestazioni, nasce anche dall’esigenza di evitare diseconomie e, ove sussistano forme di garanzia per assicurare la mobilità territoriale, di non vanificarne gli effetti. Ad esempio, laddove normativa ed accordi hanno reso effettive “le fasce di garanzia” del trasporto pubblico (senza per questo ledere l’altrettanto fondamentale diritto di sciopero) una manifestazione che si svolga in quegli stessi orari garantiti potrebbe causare, anche involontariamente, il blocco del traffico cittadino e ledere il diritto alla libera circolazione.
    L’adozione di nuovi criteri nella regolamentazione di percorsi delle manifestazioni può costituire un equilibrato punto di approdo nel contemperamento dei diversi diritti da tutelare. In tal senso, l’esclusione di aree nevralgiche per la mobilità territoriale o di luoghi d’arte (si pensi ad esempio ai siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità), o ancora delle aree “particolarmente protette” sotto il profilo dell’inquinamento acustico, come gli ospedali, potrebbe rappresentare la scelta più confacente alla risoluzione delle problematiche descritte.
    Ulteriore elemento da considerare è il patrimonio urbano, pubblico e privato, per la cui tutela potranno prevedersi forme di garanzia a carico dei promotori e degli organizzatori.

    3. Aree sensibili

    L’art. 17 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di riunione, purché sia pacifico e senza armi. Per le riunioni in luogo pubblico è previsto l’obbligo di preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
    Coerente alla norma costituzionale è il disposto dell’art. 18 del TULPS che sancisce l’obbligo, in capo ai promotori, di preavviso al Questore almeno tre giorni prima. Il quarto comma prevede che il Questore possa, in caso di omesso avviso o per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, impedire che la riunione abbia luogo o prescrivere modalità di tempo e di luogo della riunione.
    Analoga previsione è contenuta nell’articolo 26 dello stesso TULPS per quel che concerne le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni ecclesiastiche o civili: il Questore può, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, vietarle o prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. L’articolo 30 del regolamento di esecuzione del TULPS prevede inoltre che, in tali casi, possa essere richiesto il consenso scritto dell’Autorità competente, per percorrere determinate aree pubbliche.
    Il Questore può di volta in volta valutare discrezionalmente la conformità della manifestazione alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo.
    In particolare, tale valutazione troverà applicazione con riferimento alle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici in relazione ai quali sarà opportuno disporre le necessarie limitazioni all’accesso.

    4. Direttiva

    In relazione a tanto, si rende opportuna la definizione di criteri che orientino le decisione dei competenti Prefetti e Questori, ferme restando le valutazioni necessarie in relazione a casi specifici.
    Fra questi criteri si evidenzia la necessità di limitare l’accesso ad alcune aree particolarmente sensibili, specialmente quando la manifestazione coinvolga un numero di partecipanti elevato.
    Tali aree sensibili saranno individuate in zone a forte caratterizzazione simbolica per motivi sociali, culturali o religiosi (ad esempio cattedrali, basiliche o altri importanti luoghi di culto) o che siano caratterizzate – anche in condizioni normali – da un notevole afflusso di persone o nelle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici.
    Tali limiti potranno operare specialmente quando ci siano state precedenti manifestazioni, con stesso oggetto e organizzazione, che abbiano turbato l’ordine e la sicurezza pubblica.
    Ai sensi dell’articolo 1, della Legge n. 121, del 1° aprile 1981, si emana la presente direttiva generale per le pubbliche manifestazioni, con l’invito ai Prefetti a stabilire regole – d’intesa con i Sindaci – e sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per:
    1. sottrarre alcune aree alle manifestazioni;
    2. prevedere, ove necessario, forme di garanzia per gli eventuali danni;
    3. prevedere altre indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni.
    Tali determinazioni (da condividere il più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma sperimentale.

    IL MINISTRO

    Roma, 26 gennaio 2009




    Dunque ricapitolando ai sensi dell'ART 17 della Costituzione

    Art. 17
    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
    Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.



    Allora provo a spiegare: i cittadini possono riunirsi purchè pacificamente e senza armi. Le riunioni anche in luogo aperto a tutti non c'è bisogno di dare il preavviso, non si parla di autorizzazione, ma siamo noi che chiamiamo il prefetto per avvisarlo che ci saremo. Invece per le riunioni in luogo pubblico, cioè di tutti come una strada o una piazza bisogna obbligatoriamente dare il preavviso di tre giorni e se ci sono motivi provati di pericolo.. per i manifestanti! di sicurezza o incolumità pubblica esso le può vietare.

    Dunque noi dobbiamo interpretare la norma nel modo più favorevole al cittadino, la nostra Costituzione è stata scritta con l'amore per il popolo che si era battuto da solo e senza un sovrano contro il fascista traditore! Tutte le norme sono diritti e alcuni doveri del cittadino, la polizia qui è considerata come protettrice del cittadino manifestante, non protettrice di chi è attorno.. infatti la norma non parla di chi guarda la manifestazione.. ma di chi ne fa parte!

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